(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n.
123 del 18 novembre 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Modifica all'art. 4 "Contributi"
            della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 12
 
   1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 12 del 1994  e'
cosi' sostituito:
   "1.  Per  la  realizzazione delle iniziative di cui all'art. 3, la
Regione concorre al pagamento degli interessi  su  prestiti  e  mutui
bancari di durata non superiore a quindici anni, calcolando l'entita'
del  contributo  regionale  sull'intero finanziamento mutuato, per la
durata di cinque anni".